IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del procedimento nei confronti di Lanzarini Pietro
  nato a Bologna il 1o novembre 1963 residente in Casalecchio di Reno
  via Ercolani n. 8, imputato:
        a)  del  reato p. e p. dall'art. 9, legge n. 212/1956 perche'
  nel  giorno  precedente  le  elezioni  affiggeva sulla pubblica via
  manifesti  elettorali  pubblicizzanti  la  propria  candidatura  in
  Bologna   il   23 aprile   1995;          b)  del  reato  p.  e  p.
  dall'art. 29,  commi 3 e 5, legge n. 81/1993 perche' diffondeva dei
  manifesti  pubblicizzanti  la  propria  candidatura senza che sugli
  stessi  fosse  indicato  il  nome  del  committente responsabile in
  Bologna il 20 e 21 aprile 1995.     All'udienza del 6 novembre 1998
  il  difensore  dell'imputato  Lanzarini  Pietro  ha sollevato nuova
  questione    di   legittimita'   costituzionale   della   normativa
  incriminatrice,   sia  attraverso  il  rilievo  che  la  precedente
  decisione  di inammissibilita' della Corte era relativo solo ad una
  pretesa  carenza di motivazione sulla rilevanza sanabile quindi con
  motivazione  sul  punto,  sia  evidenziando come la Corte stessa ha
  prospettato  la  tematica della stridente disparita' di trattamento
  rispetto  alla  medesima  violazione tra la norma che disciplina le
  elezioni  amministrative  e  quella  che  si  occupa delle elezioni
  politiche.
    Rileva   il   difensore  che  nel  primo  caso,  ovvero  elezioni
  amministrative,  alle violazioni si applica sanzione penale, mentre
  nel   scondo,   ovvero  elezioni  politiche,  si  applica  sanzione
  amministrativa.
    Ritiene  questo  giudice  che  l'eccezione  sia  rilevante  e non
  manifestamente infondata.
    In  ordine  alla  rilevanza  dell'eccezione  nel  caso  concreto,
  l'imputato  e'  a giudizio per aver affisso sulla pubblica via, nel
  giorno  precedente  le  elezioni amministrative comunali, manifesti
  elettorali  pubbllicizzanti  la  propria candidatura e perche' tali
  manifesti non riportavano il nome del committente responsabile.
    Solo  il  capo  "B"  ovvero  l'omessa indicazione del committente
  rileva,   essendo   il   capo   "A"   pacificamente   depenalizzato
  dall'art. 15, comma 17, della legge n. 515 del 1993.
    Pertanto  relativamente  al capo "A" deve dichiararsi non luogo a
  procedere  per  non  essere piu' il fatto previsto dalla legge come
  reato.  Relativamente  viceversa  al  capo "B" dell'imputazione, il
  fatto  e'  sanzionato  con  la  multa  da  lire  1.000.000  a  lire
  50.000.000  se  compiuto per elezioni amministrative (come nel caso
  di  specie) mentre in caso di elezioni politiche vi e' una sanzione
  di  natura  amministrativa, pur uguale nella somma prevista. Non vi
  e'  dubbio  che  la punizione penale di una condotta (diffusione di
  stampati  irregolari  durante elezioni amministrative) che, qualora
  inserita   in  un  contesto  logicamente  identico  (diffusione  di
  stampati   irregolari  durante  elezioni  politiche),  avrebbe  una
  sanzione    meramente    amministrativa   appare   apertamente   ed
  ingiustificatamente  in contrasto con il principio di uguaglianza e
  determina un dubbio di costituzionalita'.
    E'  infatti  rimasta  solo  questa  ipotesi  residuale  che viene
  colpita  dalla  sanzione  penale, mentre tutte le altre a suo tempo
  previste nella legge n. 212/1956 sono state depenalizzate.
    Questo  comportamento  viene  punito  (e  di  fatto il primigenio
  decreto  penale  di  condanna  cosi' lo sanzionava) con la sanzione
  penale, con le conseguenze che una sanzione penale comporta.
    L'interesse  del  cittadino  a  non  ricevere  sanzione penale e'
  evidente  ove  si  pensi  alle  conseguenze  di  una  condanna  sia
  relativamente alla possibilita' di usufruire dei benefici di legge,
  sia  in ordine ad eventuali profili di recidive. Quindi e' evidente
  l'interesse  dell'imputato  ad  eccepire la costituzionalita' della
  norma  e,  nei  profili  evidenziati,  e' evidente che la questione
  merita l'esame della Suprema Corte.